CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con riferimento alle opere PREVAM, le terre verranno gestite in base alle particolari condizioni definite nei progetti: quando è possibile il loro riutilizzo come sottoprodotto esse vengono trattate ai sensi degli Artt. 183, 184 bis e 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli Art. 22 (per le opere PREVAM Emilia-Romagna) e 24 (per le opere PREVAM Toscana) del D.P.R. 120/2017.

Quando non ne è possibile il riutilizzo, le stesse vengono destinate a smaltimento in conformità alle direttive della parte IV del D. Lgs. 152/2006. Le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti in merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, sono affidate alle Agenzie Regionali (ARPA) ai sensi dell’art. 21 c.6 del sopracitato D.P.R. 120/2017.

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